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REVISIONE PERIODICA

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I veicoli a motore e i loro rimorchi devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti stabiliti dalla legge, come previsto dall'articolo 79 del Codice della strada.

 

Quando fare la revisione periodica?

La prima revisione è obbligatoria dopo 4 anni dalla prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione. Le successive revisioni devono essere effettuate ogni 2 anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.

 

Queste scadenze si applicano a

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La revisione è invece prevista ogni anno per

  • autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente

  • autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg

  • autobus, autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).

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Dove? 

La revisione può essere effettuata presso:

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  • Uffici motorizzazione civile
    - per tutti i veicoli
     

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  • Officine autorizzatesolo per:
    -  autoveicoli, autocarri, autocaravan, autoveicoli per trasporto specifico e per uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 Kg. oppure superiore a 3.500 Kg se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)
    - autoambulanze, autobus (fino a 16 posti compreso il conducente), autoveicoli da piazza o da noleggio con conducente, taxi
    - ciclomotori e motoveicoli                                        

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Sanzioni  

Chi circola senza aver sottoposto il proprio veicolo a revisione è soggetto a tolleranza zero in materia e quindi al pagamento di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 679. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti.L'organo di polizia stradale che accerta la violazione annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione.

La mancata revisione può essere accertata anche tramite sistemi automatici di rilevazione (articolo 201, comma 1 bis, lettera g bis del Codice della Strada).

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Se la revisione ha conferito lo status di “Sospeso” al veicolo (che viene segnalato con un’etichetta adesiva sul libretto di circolazione) e si circola ugualmente, l’automobilista pagherà una multa compresa tra 1.957 e 7.953 euro. All’accertamento della suddetta violazione anche durante il periodo precedente, ne consegue anche la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

Inoltre, chiunque presenti agli organi competenti una falsa dichiarazione di revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682 e il ritiro della carta di circolazione.

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